L’elemento centrale di questa riforma è l’introduzione di una nuova aliquota per la cedolare secca, fissata al 26%, che si applica a partire dal secondo immobile locato. Per la prima o unica abitazione, invece, si mantiene l’aliquota precedente del 21%. I proprietari hanno la facoltà di selezionare un’unità immobiliare per periodo d’imposta per beneficiare dell’aliquota ridotta, decisione che deve essere specificata nella dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento.
Un’altra modifica rilevante riguarda gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, che, nel momento in cui effettuano pagamenti ai locatori, sono tenuti a trattenere una ritenuta d’acconto del 21%, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal beneficiario. Questo obbligo si estende anche agli intermediari non residenti, che, secondo una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea datata 22 dicembre 2022, devono adeguarsi ai medesimi requisiti fiscali previsti per i residenti.
Per gli intermediari che non possiedono una stabile organizzazione in Italia, è necessario nominare un rappresentante fiscale nel paese per adempiere agli obblighi tributari. Questa disposizione si applica anche ai soggetti extra-UE, che, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE, devono seguire la stessa procedura.